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9.10

Segreto editoriale, rifiuto di testimoniare

Nel quadro delle nostre ricerche abbiamo spesso a che fare con fonti che desiderano rimanere anonime. Proteggiamo le informatrici e gli informatori e non riveliamo le fonti delle informazioni riservate nemmeno alle autorità penali (polizia, pubblico ministero, tribunali ecc.). Il diritto di rifiutare la testimonianza è sancito dalla legge. Alle autorità investigative non va consegnato nemmeno il materiale grezzo.

Sono previste eccezioni in caso di reati gravi o di minaccia alla vita o all’incolumità fisica di persone. In tali casi, le richieste delle autorità di perseguimento penale vengono prese in considerazione, previa consultazione con le redazioni in capo competenti e la direzione di dipartimento.

V1.0 18.03.2026