6.9
Presunzione di innocenza
Per le persone imputate in procedimenti penali non ancora condannate con sentenza passata in giudicato vale la presunzione di innocenza (cfr. art. 32 Cost). Le persone imputate sono quindi autrici o autori presunti di un reato: si parla ad esempio di un sospetto di frode e non di una frode accertata. Formulazioni alternative a «presunta autrice/presunto autore del reato» sono ad esempio indagata o indagato, persona arrestata o, a seconda dello stato del procedimento, imputata o imputato. Nel caso delle persone imputate è importante precisare che vanno considerate innocenti fintantoché non viene pronunciata una sentenza di colpevolezza.
Qualora si tratti di persone condannate che ricorrono in appello va specificato «condannata/condannato in primo (o secondo) grado». Occorre inoltre evidenziare se la persona imputata respinge l’accusa.
È molto importante utilizzare una terminologia conforme ai principi del diritto di procedura penale. Nel quadro di procedure penali vanno impiegati i seguenti termini:
- nel corso delle indagini e del procedimento giudiziario, la persona sospettata è denominata «imputata/imputato» e non, ad esempio, «assassina/assassino» o «truffatrice/truffatore»;
- se una persona viene «arrestata», non è ancora «detenuta»: si può parlare di detenzione solo dopo l’emissione di un ordine di arresto;
- se contro una persona viene presentata una denuncia, si dice che è stata «denunciata»: si può parlare di «imputazione» solo dopo che l’autorità competente ha formalmente promosso l’accusa.
Anche dopo una condanna definitiva, è necessario utilizzare i termini corretti. Una persona accusata è quindi stata «assolta» o «condannata».
Si parla di prigione o reclusione ormai solo in un contesto storico. Oggi i tribunali condannano chi commette reati a «pene detentive o privative della libertà», a «pene pecuniarie», a «multe» o a «lavori di pubblica utilità».
V1.0 18.03.2026