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11.1

Dichiarazione delle relazioni d’interesse

Come l’intera popolazione, anche le giornaliste e i giornalisti godono della libertà di opinione. Questo diritto è però in parte limitato per il personale SSR. Le giornaliste e i giornalisti della SSR sono in un certo senso personalità pubbliche. Ciò significa che il loro comportamento viene associato direttamente alla SSR. L’impiego presso l’azienda di servizio pubblico mediatico comporta quindi particolari obblighi in fatto di imparzialità e trasparenza. La popolazione deve poter partire dal presupposto che le decisioni redazionali vengono prese esclusivamente sulla base di considerazioni giornalistiche comprensibili e non di influenze esterne, opinioni private o legami personali. Per questo motivo dobbiamo escludere conflitti di interesse ed evitare anche la minima parvenza di parzialità.

Se sussiste il rischio che relazioni d’interesse influenzino il nostro lavoro giornalistico, ci ricusiamo. Questa regola vale anche quando potrebbe verificarsi una semplice apparenza di parzialità. Le collaboratrici e i collaboratori della SSR dichiarano alle e ai superiori di linea le relazioni d’interesse potenzialmente rilevanti per la loro attività professionale. Questa comunicazione è obbligatoria e vale per tutti i generi e i settori.

In generale, le relazioni d’interesse devono essere discusse al momento dell’assunzione. L’obbligo di dichiarazione permane però anche in corso di impiego se si verificano cambiamenti o se alla collaboratrice o al collaboratore vengono assegnati incarichi il cui adempimento genera un conflitto di interessi. In tali casi, le o i superiori di linea possono ordinare una ricusazione.

Le informazioni su relazioni d’interesse possono essere comunicate a terzi solo con il consenso delle persone interessate.

V1.0 18.03.2026