13.3
Divieti di pubblicazione
Se una persona rende verosimile in tribunale che l’imminente diffusione di un contributo viola i suoi diritti e le arreca un pregiudizio particolarmente grave, può farla vietare tramite un provvedimento cautelare – in caso di urgenza anche senza sentire la redazione interessata e se i tempi sono molto stretti tramite un provvedimento super provvisionale (cfr. art. 261 segg. CPC, in particolare artt. 265 e 266).
Quando viene annunciato o ordinato un provvedimento di questo tipo, occorre informare immediatamente le redazioni in capo o le persone responsabili dell’offerta. In caso di divieto prevedibile, occorre informare tempestivamente il Servizio giuridico.
Se un tribunale ha ordinato un provvedimento super provvisionale contro la diffusione di un contributo, la SSR è tenuta a rispettare la decisione. La possibilità di un’inosservanza intenzionale del divieto va presa in considerazione solo in casi estremi.
In ogni caso, una scelta di questo tipo deve essere approvata dalla direzione di dipartimento o dalle redazioni in capo competenti.
V1.0 18.03.2026