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6.10

Menzione dei nomi delle persone coinvolte in procedimenti penali

La SSR fa prova di riserbo nel menzionare i nomi di presunti autori e autrici e di vittime di reati. La menzione da parte di altri media non basta a generare la notorietà generale che giustificherebbe la scelta di citarli a nostra volta.

In genere, i nomi delle autrici o degli autori presunti di delitti o crimini oggetto di un procedimento penale e delle vittime di reati o di catastrofi non vengono citati. La presunzione di innocenza (cfr. art. 32 Cost e v. punto 6.9 Presunzione di innocenza) e la protezione della sfera privata delle vittime sono beni giuridici importanti. La menzione dei nomi ha un impatto notevole non solo sulle persone citate, ma anche sui loro familiari.

Le autrici o gli autori di reati, presunti tali o condannati, sono di norma designati in modo da non essere identificabili. Occorre astenersi dall’indicare indirizzi o dal proporre immagini di abitazioni che possano consentire l’identificazione.

Sono possibili eccezioni per quanto riguarda la menzione dei nomi o altre forme di identificazione:

  • in caso di interesse pubblico preponderante;
  • per i personaggi pubblici, come politici, persone che esercitano funzioni ufficiali e altre personalità, il cui nome e la cui immagine sono noti al grande pubblico (più una persona è famosa, più è probabile che il suo nome venga menzionato);
  • se il nome è già così noto che la sua mancata menzione potrebbe creare irritazione o se viene utilizzato diffusamente per designare il caso (la menzione del nome di una persona in altri media non ci esenta però automaticamente dal riserbo);
  • se la persona interessata dà il suo assenso alla pubblicazione (attenzione: in alcuni casi siamo tenuti a proteggere le persone interessate loro malgrado);
  • se la notizia assume tutto il suo significato solo citando la funzione o il nome della persona (ad es. se il presidente di un’associazione di vittime della strada provoca un incidente in stato di ebbrezza).

Per i delitti e i crimini commessi molto tempo fa e per i quali è già stata espiata la condanna, vale in linea di principio il diritto all’oblio (v. punto 13.4 Gestione delle richieste di cancellazione). Ciò significa che i reati in questione non dovrebbero più essere citati in relazione alla persona in questione.

V1.0 18.03.2026