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9.7

Garanzia di anonimato

In linea di principio, tutte le persone compaiono sui canali della SSR con i loro veri nomi (v. eccezioni al punto 6.10 Menzione dei nomi delle persone coinvolte in procedimenti penali).

Eccezionalmente è possibile accogliere una richiesta di anonimato a condizione che sia motivata da un interesse degno di protezione (ad es. informatrici o informatori provenienti dall’Afghanistan che temono il regime talebano). È inoltre necessario che vi sia un forte interesse pubblico per ciò che ha da dire una fonte che desidera restare anonima. In ogni caso, la qualità della dichiarazione deve essere verificabile (tramite una seconda fonte). Alle persone interessate o accusate dalla dichiarazione anonima va per altro data l’opportunità di esprimersi in modo adeguato. La diffusione di dichiarazioni anonime tramite video, audio o interviste scritte deve essere concordata con la oppure il superiore di linea e le redazioni in capo competenti. Soprattutto nelle controversie politiche e sociali è necessario fare prova di trasparenza e apertura. Misure quali i mascheramenti e le alterazioni vocali (ad es. distorsioni, dichiarazioni doppiate) vanno applicate solo in situazioni eccezionali giustificate.

In casi particolari è opportuno che la redazione garantisca di propria iniziativa l’anonimato delle persone per proteggerle, anche se queste desiderano apparire apertamente. Prima di impiegare dichiarazioni anonime provenienti da offerte giornalistiche di terzi, il personale della SSR verifica, nei limiti del possibile, la loro autenticità.

L’anonimato garantito va assicurato in ogni circostanza (v. punto 9.10 Segreto redazionale, rifiuto di testimoniare).

Le collaboratrici e i collaboratori sono tenuti a rivelare le loro fonti anonime alle o ai superiori di linea. Le apparizioni anonime di figure chiave, in particolare in relazione ad azioni o manifestazioni politiche, devono essere approvate dalle redazioni in capo competenti.

V1.0 18.03.2026